Modifiche al Regolamento

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL MASCI

(approvato nell'A.N. straordinaria tenutasi a Rimini nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2003)

Titolo I - L'Adulto Scout (art. 3 Statuto)

Art. 1 - Soci
1.             Sono Soci del MASCI gli Adulti Scout che fanno parte di una Comunità.

2.             Chi aspira a diventare Socio ne fa richiesta al Magister della Comunità, locale o regionale, cui chiede di appartenere e diviene tale, a pieno titolo, una volta che la Comunità l'abbia accolta e sia stato provveduto al suo censimento.

Art. 2 - Distintivo ed uniforme

1.             I Soci del MASCI si qualificano con il distintivo metallico regolamentare, come previsto dalle norme internazionali.

2.             Qualora le Comunità lo ritengano opportuno, i Soci possono indossare, nelle attività comunitarie o di servizio una completa uniforme scout costituita da :

  • camicia di colore grigio con due tasche a toppa con pattina o polo dello stesso colore;
  • pantaloni lunghi o gonna di velluto millerighe di colore blu;
  • fazzolettone scout di colore blu con il distintivo della Fraternità Internazionale degli Scouts e Guide;
  • maglione di lana di colore blu ;
  • giacca impermeabile di colore blu;
  • cintura scout con fibbia MASCI o, eventualmente, dell’associazione giovanile scout di provenienza;
  • distintivo, in stoffa, della Fraternità Internazionale degli Adulti Scout e Guide cucito al centro della tasca sinistra della camicia o della polo e, in metallo smaltato, appuntato sul maglione, in posizione corrispondente al distintivo della camicia.
  • Il distintivo di Comunità, di stoffa rettangolare o convessa,  delle dimensioni di mm 65x25  (sfondo verde con scritta in giallo) riportante il nome della località ed il numero progressivo di Comunità , posizionato sul margine superiore della manica destra della camicia o della polo.
  • Il distintivo di Regione, di stoffa rettangolare,  delle dimensioni di mm 50x60,  posizionato sulla manica destra della camicia o della polo, sotto il distintivo di Comunità

Non sono ammessi altri "Distintivi" all'infuori di quelli di cui sopra e di quelli, eventualmente, di un singolo evento, ma solo per il periodo dell'evento stesso.

2.bis            E’ di competenza dei singoli Consigli Regionali definire l’emblema contenuto nel Distintivo Regionale e di curarne la messa in vendita tramite la cooperativa Strade Aperte o altre cooperative Scout.

3.             I Soci che fanno parte della Comunità Italiana dei Foulards Blanches possono indossare sull'uniforme MASCI il fazzolettone ed i distintivi della Comunità.

4.             Il Consiglio Nazionale potrà deliberare, a semplice maggioranza, l'adozione di altri distintivi.

Titolo II – La Comunità (art. 4 Statuto)

Art. 3 – Censimenti e quote associative

1.             Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno il Magister dovrà inviare al Comitato Esecutivo il censimento dei propri soci per l'anno successivo, accompagnato dal versamento dell'intera quota associativa, come determinata dal Consiglio Nazionale.

Contestualmente il Magister dovrà inviare al Segretario Regionale copia del censimento; il Consiglio Regionale, tramite il Segretario Regionale, ha trenta (30) giorni di tempo per opporsi in modo motivato al censimento della Comunità, che altrimenti sarà accolto dal Comitato Esecutivo.

2.             Fino al 30 giugno di ciascun anno potranno essere inviati al Comitato Esecutivo censimenti individuali suppletivi, accompagnati dal versamento della quota associativa; copia dei medesimi andrà contestualmente trasmessa ai Segretari Regionali.

3.             Le Comunità di nuova costituzione potranno essere censite, versando l'intera quota associativa, in qualsiasi momento dell'anno con richiesta trasmessa dal Segretario Regionale unitamente alla valutazione espressa dal Consiglio Regionale.

4.             Entro trenta (30) giorni dalla ricevuta comunicazione, da parte del Comitato Esecutivo, dell'opposizione al censimento espressa dagli Organi Regionali, le Comunità od i gruppi promotori di Comunità nuove potranno, tramite il proprio rappresentante, inoltrare ricorso motivato in forma scritta al Presidente Nazionale per la decisione definitiva, che verrà emanata entro i sessanta (60) giorni successivi al ricevimento del ricorso.

Art .4 – Comunità Regionali (art. 8, II comma, lett. J Statuto)

1.             Con modalità fissate dal proprio Regolamento ogni Regione potrà formare la Comunità Regionale costituita da quegli A.S. che in via transitoria non fanno parte di una Comunità, individuandone anche il Magister.

2.            Delle attività ed iniziative della Comunità Regionale dovrà essere relazionato per scritto, almeno una volta all'anno, il Consiglio Regionale che invierà copia di tale relazione, corredata delle proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo che, nel confronto tra le diverse Comunità Regionali, potrà fornire indicazioni e suggerimenti.

3.             La Comunità Regionale partecipa, con pari doveri e diritti delle altre Comunità, a tutte le assemblee ed alle attività, regionali e nazionali, del Movimento.

Art. 5 – La Comunità dei Foulards Blanches

Il Masci riconosce la Comunità Scout Italiana Foulards Blancs, costituita da scout dell’AGESCI e del MASCI.

Il MASCI censisce come Soci coloro che, fatta la scelta di educazione permanente secondo le proposte di servizio della Comunità Italiana F.B., intendono impegnarsi nel Movimento aderendo agli ideali ed ai valori dello Scautismo per adulti espressi nel Patto Comunitario e nello Statuto.

3.             Il censimento avviene di norma nelle Comunità locali di cui i F.B. divengono membri attivi; in via eccezionale è possibile il censimento nelle Comunità Regionali.

Art.6 – La Carta di Comunità, il documento costitutivo, la denominazione, la registrazione (art. 7 Statuto)           

1.             La Carta di Comunità va formulata dopo un congruo periodo di preparazione, auspicabilmente non oltre il biennio dalla data di costituzione della Comunità, e va sottoposta alla verifica del Consiglio Regionale prima di essere inoltrata al Presidente Nazionale per la ratifica.

2.             La Carta deve contenere anche:

a.             l'adesione espressa ed integrale al Patto Comunitario, allo Statuto ed al Regolamento del MASCI;

b.             le disposizioni relative alla composizione ed al funzionamento dell'Assemblea, del Magistero ove previsto, ed alle elezioni per gli incarichi sociali.

3.            Coloro che intendono formare una Comunità devono redigere e sottoscrivere un documento costitutivo ove sia espressa l'adesione ai principi, alle finalità ed alle normative del Movimento. Tale documento va inoltrato al Consiglio Regionale per la valutazione, che, tramite il Segretario Regionale, lo invierà poi al Comitato Esecutivo per la registrazione.

4.             Denominazione. La Comunità assume il nome della località di costituzione. Comunità della stessa località aggiungeranno al nome il numero progressivo di costituzione. E' possibile inoltre aggiungere una denominazione specifica.

5.             Il Comitato Esecutivo invia alla nuova Comunità il diploma di registrazione e, recuperando il puro costo, la bandiera della Fraternità Internazionale degli Scouts e Guide con indicazione del numero di Registro Nazionale attribuito alla Comunità in una etichetta cucita nell'angolo superiore sinistro.

Art.7- Organismi del livello regionale

            Valutate le proprie esigenze di eventuale maggiore articolazione rispetto a quella indicata dall'art. 9 dello Statuto, le Regioni redigono il Regolamento per il funzionamento degli organismi regionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale.

            L'Assemblea Regionale, entro dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento, è tenuta ad emanare il Regolamento Regionale, previsto dallo Statuto, inviandolo per la valutazione e la ratifica al Consiglio Nazionale, che vi procederà nella prima seduta successiva all'invio.

In via sperimentale e transitoria ai livelli di responsabilità delle Comunità e delle Regioni è possibile attuare la diarchia (un uomo e una donna).

La diarchia si esprime come unità singola nell’esercizio del voto, nella rappresentanza e nella spesa,  secondo quanto previsto dallo Statuto per i singoli membri eletti operanti ai vari livelli.

E’ compito del C.N. valutare l’andamento di tale sperimentazione.

Art. 8 - Rinnovo degli incarichi e comunicazioni inerenti

1.             Gli incarichi elettivi regionali sono di norma rinnovati tra il 30 aprile ed il 30 giugno degli anni di intervallo tra le assemblee nazionali.

2.             I risultati delle elezioni dei Magisteri vengono comunicati, a cura del Magister, al Comitato Esecutivo e al Segretario Regionale, nei successivi quindici (15) giorni; nello stesso termine il Segretario Regionale comunica al Comitato Esecutivo i risultati delle elezioni delle Assemblee Regionali.

Art. 9- Iniziative regionali e deleghe alle Regioni per l'attuazione di iniziative nazionali

1.            Onde facilitare la programmazione di eventi nazionali i Segretari Regionali cureranno di comunicare al Comitato Esecutivo con congruo anticipo (preferibilmente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di previsto svolgimento) gli eventi regionali od interregionali previsti.

2.            Le richieste di delega per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi od attività di livello ed a carattere nazionale devono comunque essere indirizzate al Comitato Esecutivo entro il suddetto termine.

Titolo IV - Del livello nazionale

Art. 10- Dell'organizzazione di eventi nazionali (art. 10 Statuto)

1.            Gli eventi di competenza del livello nazionale possono essere delegati alle Regioni, su richiesta e comunque con il consenso delle stesse, da parte del Consiglio Nazionale

2.            Gli eventi di livello nazionale, anche se la loro organizzazione sia stata delegata ad una Regione, si autofinanziano con il contributo dei partecipanti.

Il Consiglio Nazionale per eventi ed attività a carattere ricorrente (come, per esempio, i seminari di animazione) può stabilire il trasferimento di alcuni costi a carico del Movimento.

Art. 11 -Assemblea Nazionale (art. 12 Statuto)

1.             Il Consiglio Nazionale fissa la data e il luogo dell'Assemblea Nazionale almeno un anno prima e  ne stabilisce l'ordine dei lavori almeno cinque mesi prima.  Il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea almeno cinque mesi prima della data stabilita dandone comunicazione a tutte le Comunità.

2.             Deleghe. Ogni Comunità, ricevuta la convocazione, provvede all'elezione dei propri Delegati sulla base del censimento dell'anno in corso al 30/04, se l'Assemblea Nazionale è convocata tra il 15/08 e il 31/12; sulla base del censimento dell'anno precedente se l'Assemblea è convocata tra il 1/01 e il 14/08; il segretario nazionale provvederà a comunicare il numero dei censiti ed il numero dei delegati assegnati non oltre un mese dopo la chiusura dei censimenti ai fini dell’assemblea. I Delegati sono eletti in ragione di uno (1) per Comunità. Le Comunità con più di venticinque (25) Adulti Scout censiti hanno diritto ad un altro Delegato. Le Comunità daranno sollecita comunicazione dei nominativi al Segretario Regionale che provvederà a trasmetterli al Segretario Nazionale, entro quattro mesi dall'inizio dell'Assemblea Nazionale. Ove le Comunità non provvedono all'elezione dei Delegati, gli stessi vengono designati dal Consiglio Regionale sulla base dei numeri dei censiti di ogni Comunità.

3.            Divieto di delega. I componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e gli Assistenti Ecclesiastici Regionali, essendo membri di diritto, non possono essere nominati Delegati.

4.            Credenziali. La qualità di Delegato è documentata da un certificato firmato dal Segretario Regionale che deve essere consegnato alla Commissione per la verifica delle credenziali che opera per tutta la durata dell' Assemblea e che ne controlla la validità sulla base degli elenchi in suo possesso.

5.             Il Delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito dall'organismo che lo ha nominato, in carenza dal Segretario Regionale. La sostituzione deve essere comunicata, per scritto, dal Segretario Regionale o suo delegato al Presidente della Commissione per la verifica delle credenziali.

Voto in Assemblea

Ciascun Delegato esprime un (1) solo voto per Presidente e Segretario Nazionale, un (1) voto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e fino a cinque (5) voti per i componenti del Consiglio Nazionale

            Nel caso che due o più candidati riportino parità dei voti viene eletto il più anziano per appartenenza al MASCI, senza soluzione di continuità.

Se nessuno dei candidati alla carica di Presidente e di Segretario Nazionale ottiene alla prima votazione la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea Nazionale, si procede ad una seconda votazione a cui partecipano i due candidati che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Revisori dei Conti. I Revisori dei Conti partecipano all'Assemblea Nazionale con solo diritto di parola sui problemi che riguardano le loro competenze, a meno che non siano Delegati.

Validità delle votazioni. In riferimento ai quorum per la validità delle votazioni, la dizione “partecipanti” o “componenti” usata nello Statuto e nel Regolamento, equivale a “votanti”, a meno che non sia diversamente specificato.

Art 12 - Candidature ed elezione ad incarichi nazionali

1.            Spetta al Consiglio Nazionale ed a ciascuna Assemblea Regionale presentare le candidature ai sensi dell'art.12 dello Statuto.

2.            Da parte di ogni soggetto proponente potrà essere indicato un (1) solo candidato agli incarichi di Presidente Nazionale, Segretario Nazionale e Revisore dei Conti e tre (3) candidati all'incarico di Consigliere Nazionale.

3.            Le candidature devono essere comunicate al Comitato Esecutivo almeno quattro mesi prima della data di inizio dell'Assemblea. Per la validità fa fede il timbro postale o una ricevuta che attesti la data di spedizione della comunicazione.

4.            Ogni candidato, almeno tre mesi prima della data dell'Assemblea Nazionale deve dichiarare al Comitato Esecutivo l'accettazione per l'incarico al quale intende concorrere. Non si possono accettare candidature a più incarichi.

5.             Il Comitato Esecutivo verifica le condizioni di eleggibilità dei candidati e l'intervenuta loro accettazione e forma un elenco, in ordine alfabetico, con l'indicazione della provenienza della candidature e della Comunità di appartenenza. Tale elenco deve essere comunicato a tutte le Comunità, ai componenti dei Consiglio Nazionale ed agli Assistenti Ecclesiastici Regionali almeno un mese prima dell'Assemblea.

6.             ll Consigliere Nazionale eletto o l'Adulto Scout nominato nel Comitato Esecutivo, decade dalle funzioni di Segretario Regionale o di Magister. Ove un Consigliere Nazionale eletto accetti di far parte del Comitato Esecutivo, decade dal Consiglio Nazionale e gli subentra il primo dei non eletti.

Art. 13 - Del Presidente Nazionale e del Vicepresidente (art. 13 Statuto)

1.             Il Presidente, nell'evenienza in cui, per motivi di necessità ed urgenza, si sia pronunciato pubblicamente a nome del Movimento, ne dà subito notizia, via posta elettronica, ai Consiglieri Nazionali.

Il Presidente Nazionale convoca 1' Assemblea Nazionale almeno centoventi (120) giorni prima della data stabilita, dando comunicazione a tutte le Comunità ed ai Segretari Regionali, de1la data, del luogo e dell'ordine dei lavori stabiliti dal Consiglio Nazionale.

2.            Il Presidente dirime in via definitiva le controversie all'interno del Movimento, comprese quelle di interpretazione dello Statuto, su ricorso degli interessati che debbono necessariamente essere convocati e sentiti prima della decisione.

Allo scopo si avvale dell'assistenza di due (2) Adulti Scout, in funzione di Consiglieri, che vengono indicati dal Consiglio Nazionale alla sua prima riunione dopo l' Assemblea Nazionale. La durata dell'incarico dei due (2) assistenti del Presidente è uguale a quella di quest'ultimo, e possono essere sostituiti in caso di dimissioni o incompatibilità con le cariche del Movimento. Le decisioni finali restano di esclusiva pertinenza e responsabilità del Presidente.

3.             La relazione del Presidente all'Assemblea Nazionale, a nome del Consiglio Nazionale sullo stato generale del Movimento e sull'attuazione degli indirizzi programmatici, deve essere pubblicata sul portale del MASCI e comunicato ai segretari regionali ed a tutte le comunità o in formato elettronico o per posta ordinaria (alle comunità per le quali non risulta un indirizzo di posta elettronica) almeno un mese prima dell'Assemblea Nazionale e comunque pubblicata su Strade Aperte. Il Presidente la può aggiornare nel caso di eventi particolari, degni di menzione, successivi alla stesura.

4.             Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale in seduta ordinaria almeno tre (3) volte l'anno, in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti; la convocazione, di norma, viene effettuata con raccomandata postale .

Il Presidente convoca la prima riunione del Consiglio Nazionale entro e non oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla conclusione dell'Assemblea Nazionale che lo ha eletto. All'apertura dei lavori provvede alla nomina del Vice Presidente Nazionale che viene immediatamente sottoposta alla ratifica del Consiglio Nazionale.

E' possibile la convocazione per posta elettronica, purché sia abbia certo riscontro di ricezione.

5.            Ove ricorrano importanti e giustificate motivazioni, il Presidente può sospendere gli atti del Comitato Esecutivo. Tale decisione verrà notificata per scritto al Segretario Nazionale e, per conoscenza, ai componenti del Consiglio Nazionale, che la discuterà nella prima riunione utile. In caso di decisioni di particolare importanza ed urgenza il Presidente può procedere, anche per posta elettronica, a sentire i Consiglieri e, nel caso vi sia la richiesta di almeno un terzo di questi, provvede a convocare un Consiglio Nazionale straordinario.

6.             L'intervento del Presidente, in caso di iniziative a carattere regionale o interregionale in contrasto con le norma dello Statuto, del Patto Comunitario o con le linee programmatiche del Movimento, avviene dopo la consultazione dei due (2) Adulti Scout indicati al comma due.

Art. 14- Dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale (art.14 dello Statuto)

La relazione dell'Assistente Ecclesiastico Nazionale, così come quella del Presidente, viene pubblicata su ” Strade Aperte” almeno trenta (30) giorni prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale.

Art. 15- Del Consiglio Nazionale (art.15 dello Statuto)

1 .            Le riunioni del C.N. sono valide quando sono presenti chi può presiederlo ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del C.N. sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente è determinante.

All'inizio di ogni riunione vengono fissati i tempi massimi delle relazioni e dei successivi, eventuali interventi.

2.             Si procede a scrutinio segreto ove si tratti di indicazione o scelte di persone, oppure se venga richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale.

3.            Le proposte di modifica del Regolamento sono rese note agli altri Consiglieri Nazionali, almeno venti (20) giorni prima della sessione nella quale verranno discusse.

4.             Tra i partecipanti alla riunione viene nominato un segretario con il compito di redigere il verbale e di curare, tramite gli uffici amministrativi del Movimento, che venga trasmesso a tutti i membri del Consiglio Nazionale, anche per via informatica, ma assicurandosi della avvenuta ricezione. Ove non vi siano osservazioni sui punti del verbale, il Consiglio Nazionale ne vota la ratifica nella riunione successiva. In caso di osservazioni e precisazioni da parte dei componenti del Consiglio Nazionale verrà discussa ed eventualmente modificata la parte del verbale oggetto di chiarimenti.

Art.16 - Del Segretario Nazionale e del Comitato Esecutivo (artt.16 e 17 dello Statuto)

1.             Il Segretario Nazionale comunica i nomi dei soci scelti come componenti il Comitato Esecutivo, compreso quello del Vicesegretario, nella prima riunione del Comitato Nazionale successiva all'Assemblea Nazionale che lo ha eletto.

2.             Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno quattro volte l'anno su convocazione del Segretario Nazionale, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno.

3.             Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando sono presenti chi può presiederlo ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto. Le delibere del Comitato Esecutivo sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Segretario Nazionale o, in sua assenza, quello del Vicesegretario è determinante.

4.             L'opposizione degli organi regionali al censimento di una Comunità preesistente o la valutazione negativa alla richiesta di registrazione di una nuova Comunità determinano la sospensione delle richieste sino all'esito dell'eventuale ricorso previsto dall'art. 3, IV comma del presente regolamento.

                        In tali ipotesi il Comitato Esecutivo notificherà alla Comunità od al gruppo promotore di una nuova Comunità l'opposizione espressa dagli organi regionali, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della notifica ed informandone il Segretario Regionale competente. Detta informativa potrà contenere i suggerimenti che il Comitato Esecutivo ritenesse opportuni.

                        La mancata proposizione del ricorso o l'esito negativo di quello impediranno di procedere al censimento e/o alla registrazione, onde il Comitato Esecutivo procederà all'archiviazione delle richieste ed alla restituzione delle quote.

5.                         La relazione prevista dall'art. 17, V comma, lett. a, dello Statuto va trasmessa ai membri del Consiglio Nazionale almeno trenta (30) giorni prima della riunione nella quale dovrà essere discussa.

Titolo V - Dei bilanci e delle quote associative

Art. 17

1.            Il Consiglio Nazionale, su proposta dell'Amministratore ed il parere favorevole del Comitato Esecutivo, approva, entro il mese di febbraio di ogni anno, il bilancio preventivo e, successivamente, le variazioni alla previsione originaria nonché eventuali spese straordinarie.

2.            Il Consiglio Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione del Collegio Sindacale, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente redatto dall'Amministratore e munito del parere favorevole del Comitato Esecutivo.

3.            La bozza del bilancio consuntivo, la bozza del bilancio di previsione e le proposte di variazione alla previsione originaria o di spese straordinarie, accompagnate da una relazione esplicativa, devono essere comunicate ai componenti del Consiglio Nazionale, a cura dell'Amministratore, dopo l'approvazione da parte del Comitato Esecutivo, almeno venti (20) giorni prima della seduta nella quale verranno discusse.

4.            Qualora il bilancio di previsione venga approvato ad esercizio iniziato, l'Amministratore è autorizzato, per ciascun titolo, ad effettuare spese nel limite di un dodicesimo ogni mese della previsione dell'anno precedente.

5.            Il Consiglio Nazionale determina, non oltre il mese di settembre di ogni anno, la quota associative per l'anno sociale successivo. Possono essere stabilite quote diversificate per coppie, nuclei familiari e per soci in servizio presso associazioni scout giovanili.

TITOLO VI – Della mondialità (artt.21 e 22 dello Statuto) 

Art.18- Progetti di Cooperazione allo Sviluppo, imprese e gemellaggi internazionali.

Il Consiglio Nazionale, i Consigli Regionali, le Assemblee di Comunità possono promuovere o partecipare, in accordo con altre Organizzazioni non governative (nazionali o internazionali) a progetti di Cooperazione allo sviluppo, nonché ad imprese di livello internazionale e promuovere gemellaggi soprattutto con realtà in via di sviluppo.

Il Segretario Internazionale:

1.             stimola e favorisce la partecipazione a tali attività.

2.             fornisce alle Comunità ed alle Regioni informazioni sulle opportunità esistenti, sulle Organizzazioni non governative affidabili interessate a forme di collaborazione, sulle modalità di realizzare e dare continuità ed efficacia a tali attività.

3.             invia la documentazione sulle attività alle quali il M.A.S.C.I. partecipa al World Bureau dell'ISGF.

4.             mantiene aggiornato l'archivio dei "Progetti di Cooperazione", nonché l'archivio dei gemellaggi e delle imprese

5.             nella sua relazione annuale al Consiglio Nazionale dedica a tali attività uno specifico capitolo

Titolo VII - Delle imprese (art. 23 dello Statuto)

Art.19- Delle iniziative promosse dal M.A.S.C.I. 

1.            Le Imprese Nazionali del M.A.S.C.I. sono promosse dal Consiglio Nazionale che nomina per la loro gestione una commissione. Il Presidente della Commissione, almeno una volta all'anno, riferisce al Consiglio Nazionale sullo stato dell'iniziativa.

2.            Le società, le fondazioni e le associazioni di cui ai comma i e 2 dell'art. 23 dello Statuto sono costituite solo a seguito di decisione assunta dal Consiglio Nazionale che ne traccia scopi e struttura organizzativa.

3.            Gli statuti di detti enti devono prevedere nei loro organi decisionali e di controllo la presenza maggioritaria di Soci del M.A.S.C.I. indicati dal Consiglio Nazionale.

4.            Ogni anno il Responsabile di ogni ente illustra al Consiglio Nazionale il bilancio d'esercizio e lo relaziona sullo stato dell'ente, sulle attività svolte e su quelle in programma.

Art.20- Iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato

1.            I Regolamenti Regionali e le Comunità fissano gli adempimenti e le modalità operative da attuare per procedere, ai sensi della legge 266/91, alla iscrizione dei rispettivi livelli al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituiti presso le Regioni e le Province Autonome.

2.            I Segretari Regionali, i responsabili delle strutture intermedie previste dai Regolamenti Regionali ed i Magistri delle Comunità rappresentano rispettivamente il Movimento nella regione, nella zona di competenza della struttura intermedia, nella città sede della Comunità. In tale qualità intervengono nelle attività che, ai sensi dell'art. 10 della legge 266/91 sono o potranno essere disciplinate da regolamenti regionali o provinciali. Gli stessi, nel rispetto degli adempimenti e delle modalità operative fissati dalle norme regolamentari emanate dal livello rappresentato, possono, ai sensi dell'art. 6 della legge 266/91, iscrivere lo stesso al Registro delle Organizzazioni di Volontariato istituito presso la propria Regione o Provincia Autonoma, stipulare le convenzioni di cui l'art. 7 della legge citata nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegati o conseguenti.

3.            Spetta al Consiglio Nazionale deliberare e stipulare le polizze assicurative a favore dei Soci, ivi comprese quelle obbligatorie previste dall'art. 4 della legge 266/91.

4.             Presso la Segreteria Nazionale è istituito il registro degli aderenti previsto dall'art. 3 del D.M. 14/2/1992 per l'elencazione dei soci volontari al fine della copertura assicurativa obbligatoria di cui l'articolo precedente. Alla sua tenuta è preposto il Segretario Nazionale o persona da questi designata, previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.

5.             I Segretari delle Regioni, i responsabili delle strutture intermedie ed i Magistri delle Comunità iscritte ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato ai fini del primo inserimento e del costante aggiornamento del registro di cui all'art. 3 del D.M. 14/2/ 1992, sono tenuti, contestualmente all'ottenimento dell'iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato da parte della Regione o della Provincia Autonoma, a comunicare alla Segreteria Nazionale l'elenco dei soci volontari e, nella giornata stessa in cui avviene, ogni sua successiva variazione.

6.             Il Consiglio Nazionale, su istanza dei livelli regionali, può, di volta in volta, delegare a questi la costituzione di O.N.L.U.S. che non ricadano nella categoria delle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai Registri Regionali, con le stesse modalità previste per la costituzione e il funzionamento degli enti di cui i comma 1,2 e 3 dell'art. 23 dello Statuto. In tale ipotesi il Consiglio Regionale delegato sarà tenuto agli adempimenti descritti come propri del Consiglio Nazionale dai precedenti commi di questo articolo.

Titolo VIII - Modifica del Regolamento e norme transitorie

Art.21

La procedura di modifica del regolamento è quella prevista dall'art.26, III comma dello Statuto.

Art. 22

In deroga al disposto dell'art.11 per la designazione dei delegati all'Assemblea Nazionale del 2004 dovrà farsi riferimento alle risultanze del censimento chiuso il trenta giugno del medesimo anno.

Regolamento del CN  

Art. 1 – Le riunioni del CN si svolgono nel rispetto delle norme dello Statuto  e delle disposizioni  del Regolamento di applicazione delle norme dello Statuto.

Le riunioni del C.N. sono valide quando sono presenti chi può presiederlo ed almeno la metà degli altri componenti con diritto di voto ( Art. 15 del Regolamento di attuazione dello Statuto).

Art. 2 - Calendario delle riunioni.

Viene proposto dal Presidente ed approvato dal CN per l’anno successivo o per l’intero triennio.

Il P. invia la convocazione delle riunioni, assieme all’odg, almeno 30 giorni prima della data stabilita.

Art. 3 - Ordine del giorno.

 E’ redatto dal Presidente Nazionale. I membri del CN possono inviare al PN, almeno 40 gg prima della riunione,  proposte di temi da inserire all’O.d.G. se necessario ed urgente l’esame di un particolare argomento.

Le proposte devono essere accompagnate da tutto il materiale necessario a permettere ai Consiglieri di capire di che cosa si discute, per quale motivo, per decidere che cosa (allegando eventualmente anche una proposta di mozione da mettere ai voti).  In particolare ogni proposta che comporti variazioni di entrate e uscite del bilancio preventivo, deve illustrare con precisione quali voci è necessario modificare.

Salvo particolari e motivate ragioni non possono essere proposti per inserimento all’Odg, argomenti sui quali il CN ha già discusso o deliberato.

All’inizio di ogni riunione il Presidente (o chi in sua vece presiede)  comunica eventuali variazioni dell’ordine di precedenza degli argomenti posti nell’O.d.G.

Ove particolari ed urgenti  motivi lo giustifichino, il Presidente all’inizio dei lavori, può chiedere al CN, che si esprimerà con maggioranza qualificata, di inserire  nuovi punti all’odg.

Art. 4 - Materiale illustrativo dei punti all’odg.

Assieme all’odg, comunque in tempo utile per l’esame da parte di tutti i membri del Consiglio, il P. invia ai partecipanti il materiale necessario ad illustrare i vari argomenti da trattare.

Se il materiale è ritenuto insufficiente, i Consiglieri, a maggioranza,  possono chiedere che l’argomento venga rimandato ad altro incontro.

Per argomenti più generali, legati al cammino del Movimento, possono essere proposte delle schede di esplorazione, di ricerca per facilitare l’approfondimento, l’analisi, avviare una verifica, individuare l’orientamento del CN.

Art. 5- Proposte di  persone ad incarichi  particolari

In caso di persone destinate ad incarichi particolari, deve essere predisposto apposito curriculum da inviare ai consiglieri, in tempo utile.

Deve essere inoltre presentato e messo agli atti  un apposito documento che specifici ambito, limiti dell’incarico e responsabilità.

Gli uffici di segreteria nazionale, prima  della presentazione, sono tenuti  a verificare che i nominativi proposti  siano censiti nel Movimento.

I Segretari Regionali, delle regioni di cui tali nominativi fanno parte, saranno  preventivamente informati.

Art. 6 – Conduzione e modalità di lavoro.

E’ compito del P.N., o in sua assenza del V.P.N., guidare le riunioni e dirigere l’ordinato esame dell’odg.

Su proposta  del P, il  CN  sceglie, tra  i  suoi  membri, per la sola durata di una riunione sulla base del principio di alternanza o con incarico annuale, un segretario per la stesura del verbale.

1- Esame odg:

a-breve illustrazione dell’argomento da discutere a cura del Presidente, o del Presidente della Commissione competente, o del proponente, o di un delegato;

b-discussione nei tempi proposti  dal Presidente ed approvati dal CN

Il P.  ha la facoltà di stabilire la durata massima degli interventi e di togliere la parola a chi va fuori tema;

c-di norma ogni consigliere  interviene una volta nel corso della discussione e può intervenire con una replica;

d-eventuale replica  del  proponente o del relatore,

e-votazione eventualmente su presentazione di apposito documento o  mozione

2- durante lo svolgimento dei lavori si individueranno alcuni momenti che saranno gestiti, su indicazione del PN e dell’AEN quali:

-   momento di preghiera o di riflessione per disporre la mente ed il cuore alla reciprocità, all’ascolto, al confronto e per favorire il comune discernimento;

-  momenti  di partecipazione scelti tra le tematiche di cuore, creato, città,

-  momenti di agape fraterna.

 

 Art. 7 – Votazioni  ( art. 15 del regolamento di attuazione dello Statuto)

Le delibere del C.N. sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando tali anche le astensioni. In caso di parità il voto del Presidente o, in sua assenza, quello del Vicepresidente è determinante

Art. 8 - Lavoro per gruppi “delegati”. Le Commissioni  Permanenti

All'inizio di ogni triennio possono essere  costituite delle Commissioni Permanenti con il compito di istruire i lavori, facilitare e snellire i compiti dell'intero Consiglio Nazionale, che può decidere di delegare l’esame e la discussione  di qualsiasi argomento o problema.

Il CN, su proposta del Presidente stabilisce  la composizione della Commissione, l’animatore, le tematiche e gli obiettivi, e su quali argomenti  il gruppo può avere potere decisionale.

Su sua richiesta un Consigliere Nazionale può essere spostato da una Commissione ad un’altra.

La Commissione  si riunisce, nei tempi previsti dall’odg, in occasione del CN, nonché può  lavorare  per via telematica.

In casi eccezionali e per particolari temi, il CN  può autorizzare riunioni separate  fuori dai luoghi e dai tempi previsti.In tal  caso le eventuali  spese  logistiche dovranno essere autorizzate dall’Amministratore.

La Commissione  studia, si confronta ed elabora un documento da sottoporre all’approvazione del CN.

Se il documento è stato approvato all’unanimità dalla Commissione, limitatamente agli argomenti di natura tecnica ed operativa definiti dal Consiglio Nazionale, esso viene posto in votazione in CN  senza discussione. In ogni caso il Presidente nell’invio dell’ordine del giorno indicherà espressamente gli argomenti per i quali è prevista tale procedura. In caso contrario l’intero documento o solo i punti controversi vengono sottoposti alla discussione dell’intero CN. Vengono posti in discussione emendamenti scritti, pervenuti almeno una settimana prima.

Eventuali decisioni a carattere deliberante prese dalla Commissione all’unanimità, su delega espressa  del CN, vanno in ogni caso sempre ratificate da quest’ultimo senza relativa discussione.

Art. 9 – Componenti del Comitato Esecutivo

Senza diritto di voto, partecipano al CN per svolgere il loro compito istituzionale il Tesoriere e l’Incaricato all’Organizzazione.

Gli altri Componenti del CE  possono partecipare ai lavori del CN, se convocati e senza diritto di voto, per l’esame di argomenti connessi al loro servizio.

I componenti del CE che fanno riferimento per il loro incarico  ad una determinata Commissione Permanente,  possono partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto.

Le Commissioni Permanenti  possono chiedere la partecipazione ai loro lavori  ad altri membri del CE, nonché avvalersi, ove il tema lo giustifichi, di  esperti (Adulti Scout e non ). La partecipazione di esterni (membri del CE, Adulti Scout e non) deve essere sempre verificata con l’Amministratore.

Art. 10 -Verbale delle riunioni.

Il verbale viene redatto dal  Consigliere scelto come segretario, nel periodo di tempo assegnato per tale incarico .

Rielaborato entro 7 gg, viene inviato al Presidente per l’approvazione e ai Consiglieri. Il verbale deve contenere, le decisioni prese, gli eventuali documenti approvati, gli impegni assunti.

Ogni consigliere può inviare, entro 5 gg dalla riunione, un breve riassunto di un suo intervento e chiederne la pubblicazione integrale. I Consiglieri che ritengono che il verbale non abbia riportato correttamente il senso di un loro intervento, possono inviare al P.N. una richiesta di integrazione da allegare allo stesso.

Entro massimo 15 gg dalla conclusione del CN, il verbale  definitivo deve venir inviato ai Consiglieri per l’approvazione. Il verbale è  approvato a maggioranza semplice con votazione telematica o in alternativa per via postale e trasmesso ai responsabili del sito, nonché al Direttore di Strade Aperte, per essere messo a disposizione degli Associati.

Art. 11 - Località delle riunioni.

Ordinariamente le riunioni del CN si tengono a Roma o in altra città in posizione centrale rispetto alla sede dei Consiglieri, tenendo conto del tempo necessario al viaggio. Il Presidente può chiedere, di volta in volta, al CN delle deroghe a questa regola.

Art. 12-Consiglio Nazionale Aperto

Possono assistere alle riunioni del CN senza diritto di parola e di voto un massimo di 20 associati. Le richieste di partecipazione dovranno  pervenire al proprio S.R. almeno 30 gg prima della data della riunione a cui si vuole assistere, che le inoltrerà immediatamente  all’incaricato all’organizzazione del C.E. che darà conferma in tempo utile.

Tutta l’organizzazione logistica e le spese (viaggio, alloggio, vitto) sono a carico dei richiedenti.

Nel caso di richieste superiori al numero previsto, si darà priorità ad una rappresentanza di  associati di più regioni d’Italia, tenendo conto dell’ordine di prenotazione in ciascuna regione.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

TITOLO   PRIMO

Formalità  preliminari e di apertura dell'assemblea - Organi assembleari

Art. 1- Commissione per la verifica delle credenziali

Il Consiglio Nazionale nell'ultima sua riunione anteriore all'A.N.,nomina la Commissione per la Verifica delle Credenziali, di cui all'art. 11 del Regolamento. La Commissione  è costituita da un Presidente, da due Vice Presidenti e altri tre componenti scelti tra gli iscritti al Masci e dovrà riunirsi ed insediarsi sul luogo dell'assemblea almeno un'ora prima dell'ora fissata dal Consiglio Nazionale per l'apertura della accoglienza dei delegati. Prima del suo insediamento, la Commissione riceverà dalla Segreteria nazionale del Movimento elenchi in triplice copia dei delegati e degli altri aventi diritto a partecipare all'assemblea, suddivisi per regioni.

Art  2 - Verifica delle credenziali

Man  mano che i delegati si presentano presentando le proprie credenziali la Commissione ne prende nota sugli elenchi in suo possesso e sigla ogni credenziale, restituendola al delegato. Presentandosi gli altri aventi diritto a partecipare all'assemblea la Commissione ne annota la presenza sugli elenchi. Ove un delegato sia stato sostituito a norma dell'art.11 del Regolamento Generale, la Commissione depenna dagli elenchi il nome del delegato assente e vi aggiunge le generalità del sostituto. La sostituzione è effettuata dal Segretario Regionale in accordo con il Magister o suo delegato tra i membri della stessa comunità o, in caso di impedimento, tra gli adulti scout della stessa Regione presenti nella sede dell’ Assemblea Nazionale. Al momento dell'apertura dell'Assemblea, la Commissione  comunica al Presidente Nazionale il numero dei presenti. Successivamente fornirà lo stesso dato aggiornato al Presidente dell'Assemblea ogni volta che questi lo richiederà.

Art. 3 - Formalità di apertura dell'Assemblea

Constatata la presenza del numero legale per la validità dell'A.N., il Presidente Nazionale, dichiarata aperta l'assemblea, propone la nomina:

a) del Presidente e del Vice Presidente;

b) di due Segretari;

e) del collegio degli scrutatori in aula composto da un presidente e quattro scrutatori;

d) del seggio elettorale composto da un Presidente e due componenti.

Art. 4 - Presidente e vicepresidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'A.N. ne dirige i lavori curando la regolarità dello svolgimento.

Tenendo  conto del tempo a disposizione e del numero di interventi previsti, fissa il limite massimo degli interventi stessi, ed allo scadere del tempo toglie irrevocabilmente la parola. Pone ai voti proposte e mozioni e proclama i risultati delle votazioni. Cura che dei lavori svolti sia redatto il relativo verbale che poi sottoscrive unitamente al Vice presidente e ai segretari.

Art. 5 - Segretari

I segretari curano la redazione del verbale di assemblea, facendo il resoconto dei lavori svolti e delle deliberazioni assunte e raccogliendo il materiale inerente (mozioni o interventi scritti).

Art. 6 - Collegio degli scrutatori

Il collegio degli scrutatori attende a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto ad eccezione delle elezioni ad incarichi di persone, comunicandone i risultati al Presidente dell'assemblea.

Art. 7- Seggio elettorale

Il seggio elettorale viene costituito per l'elezione a scrutinio segreto di incarichi di persone (Presidente, Segretario Nazionale, Consiglieri Nazionali, Revisori dei conti.): presiede tutte le operazioni di voto, verifica le credenziali degli elettori, garantisce la riservatezza del voto, comunica al presidente dell'Assemblea i risultati del voto e consegna la relativa documentazione ai Segretari. Per tutelare  la riservatezza degli elettori, nella sede  del seggio  devono essere predisposte due o più postazioni di voto.

Art. 8 - Comitato mozioni

Il Comitato  Mozioni provvede  all'esame preliminare di mozioni che vengono presentate e alla loro sollecita trasmissione al Presidente. Chi intenda presentare mozioni  deve depositarne il testo presso il Comitato Mozioni che, d'intesa, con i presentatori, vi apporta, ove necessario, modifiche formali o destinate a chiarirne  il senso. In caso vengano costituite delle Commissioni in sede di Assemblea incaricate di operare su temi analoghi, il Presidente del comitato Mozioni provvederà, in accordo con i Presidenti delle Commissioni, ad armonizzare i documenti da  sottoporre al voto dell'Assemblea, eliminando incongruenze e omogeneizzando la forma.

Con  gli stessi criteri in caso di mozioni di analogo argomento il Presidente del comitato Mozioni cercherà, in accordo con i proponenti, di armonizzare i documenti da  sottoporre al voto dell'Assemblea.

TITOLO    SECONDO

Svolgimento  dell'assemblea

Art. 9 - Ordine dei lavori e facoltà di intervento

Il Presidente dell'A.N. cura che gli argomenti inseriti all'ordine del giorno vengano trattati senza spostamenti e nel tempo previsto. Il Presidente per garantire la più ampia partecipazione al dibattito fissa preventivamente la durata massima degli interventi e, allo scadere del tempo toglie irrevocabilmente la parola. Il Presidente per garantire il rispetto dei tempi dell'assemblea può fissare il numero massimo di interventi su un determinato punto in discussione. Nella discussione nessuno può prendere la parola senza averla ottenuta dal Presidente. Il Presidente può revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola salvo diverso avviso del Presidente nell'ordine di iscrizione.

I delegati che intervengono nelle discussioni e nelle votazioni esprimono una volontà propria in forza del potere che loro deriva dallo "status" di membri  dell'assemblea.

Art. 10 - Mozione d'ordine

Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso

corso ai lavori tramite mozione d'ordine, riconosciuta tale dal Presidente dell’Assemblea che può avvalersi del Comitato Mozioni, hanno diritto di parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine e limitato ad un intervento a favore e uno contrario e la mozione viene quindi messa ai voti. Se approvata essa entra immediatamente in vigore. Il Presidente Nazionale il Segretario Nazionale unitamente possono chiedere - mediante la procedura di cui al presente articolo - l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi argomenti, solo in casi eccezionali di necessita ed urgenza. In nessun caso la procedura può essere usata per modificare lo Statuto, il Regolamento e il Patto Comunitario.

Art. 11- Commissioni

Per delibera dell'Assemblea possono essere costituite delle Commissioni incaricate di approfondire temi specifici al fine di agevolare i lavori generali. Il Presidente della Commissione eletto con voto palese, provvede a stilare sotto forma di mozione il documento finale dei lavori della Commissione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il Presidente della Commissione per interventi di particolare interesse può dare la parola a soci non delegati nel corso dei lavori della Commissione.

Art. 12 - Mozioni.  emendamenti  e votazioni

a)  Il Presidente, di ufficio o su proposta di uno o più partecipanti all'Assemblea, può mettere ai voti una mozione per punti separati. Qualora sul medesimo argomento  siano presentate più mozioni, esse vengono messe ai voti iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio e rimesso al Presidente. Qualora su una mozione siano presentati uno o più emendamenti essa viene messa ai voti prima nella forma emendata, iniziando ove occorra dall'emendamento che a giudizio del Presidente appare il più radicale. Se tutti gli emendamenti sono respinti la mozione viene messa ai voti nel testo originario. Nessuno può parlare due volte su una mozione - eccetto che per domande di chiarimento e mozioni d'ordine - salvo il proponente per la replica al termine del dibattito

b) Ogni triennio l'Assemblea Nazionale approva le linee di indirizzo programmatico del Movimento. Esse sono coerenti con il Patto Comunitario e con lo Statuto e discendono dalle esperienze e dalle riflessioni realizzate nel Movimento e dalle sollecitazioni che esso accoglie dalla realtà sociale ed ecclesiale. Il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo traducono le linee programmatiche in progetti ed attività che offrono agli Adulti Scout occasioni di crescita permanente e di testimonianza.

Le proposte di indirizzo programmatico vengono elaborate, discusse e sottoposte ad approvazione dell'A.N. sulla scorta delle indicazioni che ciascuna Comunità ed ogni Regione hanno facoltà di far pervenire al C.E. entro il termine previsto per la presentazione delle candidature.

Tali indicazioni verranno distribuite tra i gruppi di lavoro formati dai delegati presenti all' Assemblea, ciascuno coordinato da membri del C.N. e/o del C.E., che provvederanno ad una sintesi delle indicazioni esaminate che trasmetteranno ad un'apposita commissione di cinque membri preventivamente designati dall'Assemblea su indicazione del suo Presidente.

La Commissione provvede sulla scorta delle sintesi ricevute ad elaborare ove possibile una mozione organica di indirizzo programmatico o proposte alternative da sottoporre all'Assemblea che provvederà ad esprimere il proprio voto con la procedura prevista al comma precedente.

c) La mozione o la proposta di indirizzo programmatico si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai votanti, considerando voti espressi anche le astensioni, così come previsto dall'art.12, comma terzo, lettera d, dello Statuto.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto ed al Patto Comunitario.

a) Entro l'ora fissala dal Consiglio Nazionale nel programmi dell'A.N. potranno essere presentati al Comitato Mozioni emendamenti alle proposte di modifica presentate a norma di Statuto; gli emendamenti dovranno indicare con precisione articolo e proposta alla quale fanno riferimento. Le proposte di modifica ed i relativi emendamenti saranno sempre presentati recando allegata una nota esplicativa in cui vengono indicate concisamente ma chiaramente le motivazioni. Non sono previsti altri momenti di presentazione di emendamenti.

b) Il Comitato Mozioni  potrà, con l'accordo dei proponenti, armonizzare più emendamenti di analogo contenuto che si riferiscono alla stessa proposta di modifica.

c) Nel corso del dibattito e delle votazioni su modifiche allo Statuto ed al Patto Comunitario non è possibile la presentazione di Mozioni d'ordine.

d) Nel tempo stabilito ogni presentatore ha diritto di illustrare, nei tempi fissati dalla Presidenza:

   -le proposte di modifica

   -gli emendamenti

   Ogni presentatore ha diritto di parlare una sola volta in fase di presentazione modifiche ed emendamenti  proposti da più persone sono presentati un'unica volta.

e) A conclusione della fase di presentazione e di dibattito generale da contenere nei tempi previsti dall'o.d.g. si procede alla fase di votazione. Si procede in ordine di articolato.

f) Per ogni articolo vengono messe in votazioni le singole proposte di modifica, salvo esplicita rinunzia da parte del proponente. Per ogni proposta vengono prima messi in votazione gli emendamenti, iniziando ove occorra dall'emendamento che a giudizio del Presidente appare più radicale; al termine viene messa in votazione la proposta di modifica eventualmente emendata. Nel caso di più proposte di modifica relative allo stesso articolo, l'esame inizia dalla proposta che a giudizio del Presidente appare più radicale, al termine dell'esame delle modifiche l'articolo viene messo in votazione nel suo complesso senza interventi.                                                       

g) Prima di ogni votazione si potrà avere un solo intervento a favore ed uno contro nei tempi fissati dalla Presidenza seguendo la priorità emendamento, modifica.

h) Conclusa l'approvazione dei singoli articoli il nuovo Statuto viene messo in votazione nel suo complesso. In fase di votazione dello Statuto nel suo complesso si potranno avere tre interventi a favore e tre contro nei tempi fissati dalla Presidenza.

i) Gli emendamenti vengono approvati con la maggioranza assoluta dei votanti. Le modifiche, gli articoli e lo statuto nel suo complesso vengono approvati a norma di statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

j) Procedura analoga verrà seguita per le modifiche al Patto Comunitario.

Art. 14 - Delibere comportanti oneri, economici

Nel corso della discussione di delibere comportanti oneri economici, deve essere necessariamente sentito il parere dell'Amministratore o in sua assenza, del Presidente Nazionale o del Segretario Nazionale del Movimento. In siffatte delibere deve essere comunque indicato il limite di spesa e i criteri di reperimento dei fondi (capitoli di bilancio e/o eventuali nuove entrate).

Art. 15 - Elezioni a scrutinio segreto

I delegati votanti debbono consegnare al seggio elettorale la loro credenziale nel ritirare la scheda elettorale: in difetto non sono ammessi al voto.

Art. 16 - Norme finali

Eventuali modifiche allo Statuto, approvate nel corso dell'Assemblea, diventano operative solo dopo la chiusura dell'Assemblea in cui sono state approvate. Ove occorra possono essere messe in discussione mozioni che prevedono norme transitorie al fine di rendere possibile una corretta ed agevole applicazione delle modifiche approvate.

 

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